Art. 2.
(Registri dell'attività di lobbying e relazioni istituzionali).

      1. Presso l'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera

 

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dei deputati sono istituiti i registri delle persone, delle associazioni e delle società che esercitano l'attività di lobbying e relazioni istituzionali nei confronti dei componenti delle Assemblee parlamentari.
      2. L'attività di lobbying e relazioni istituzionali si informa ai princìpi di trasparenza e di pubblicità. I registri sono pubblici.